Art. 14. 
                   Armi inidonee e non catalogate 
 
  Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al  Banco  od
alle sezioni non superino la prova prescritta dall'articolo  1  della
legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non
conformi ai tipi catalogati, e' dato avviso entro  trenta  giorni,  a
cura del Banco o della sezione, al produttore od allo importatore. 
  Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di  cui  al
primo comma senza che il produttore abbia disposto  il  ritiro  delle
armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a  sue
spese, delle armi medesime alla dogana che ha  provveduto  alla  loro
nazionalizzazione,  per  la  rispedizione  all'estero,  le  armi   si
considerano abbandonate e sono versate alla competente  direzione  di
artiglieria  che  puo'  disporne  la  rottamazione  e  la  successiva
alienazione. 
  Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla  dogana
ai sensi del comma precedente, delle quali  l'importatore  non  abbia
richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale  entro  venti
giorni dalla comunicazione  all'interessato  da  parte  della  dogana
medesima. 
  La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate  e'
effettuata in deroga ai divieti economici e valutari  in  materia  di
armi e comporta lo sgravio dei diritti  doganali  liquidati  all'atto
dell'importazione ed il rimborso di quelli gia'  pagati,  esclusi  in
ogni caso i corrispettivi per servizi resi. 
  Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e  quarto  comma  sono
applicabili  anche  per  la  restituzione  ai  produttori   ed   agli
importatori delle armi di cui sia stato  eventualmente  richiesto  il
deposito o l'esibizione da parte del Ministero  dell'interno  per  la
catalogazione ai sensi del precedente articolo 7. 
  Contro il giudizio  negativo  del  Banco  nazionale  di  prova  per
mancata catalogazione di un'arma  e'  ammesso  ricorso  entro  trenta
giorni al Ministero dell'interno.