Art. 15.
           Importazione temporanea di armi comuni da sparo

  I  cittadini  italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero
per  ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia,
sono  ammessi  all'importazione  temporanea,  senza la licenza di cui
all'articolo  31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno  1931,  n.  773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di
caccia,  a  condizione  che  tali  armi siano provviste del numero di
matricola.
  Con  decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per  gli  affari  esteri,  per  le  finanze,  per  l'agricoltura e le
foreste,  per  il  commercio  con  l'estero  e  per  il  turismo e lo
spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate
le  modalita'  per  l'introduzione,  la  detenzione,  il  porto  e il
trasporto   all'interno   dello   Stato  delle  armi  temporaneamente
importate nonche' il numero delle stesse.
  Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione
per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine
l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo
12.
  Chiunque  non  osserva  le disposizioni del decreto ministeriale di
cui  al  secondo  comma  e' punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.