Art. 16. 
                        Esportazione di armi 
 
  Nelle operazioni concernenti le armi comuni  da  sparo  di  cui  al
precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori
la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza. 
  Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi  di
ogni tipo e' subordinato all'accertamento  dell'esistenza,  nei  casi
previsti, delle  autorizzazioni  di  competenza  di  altre  pubbliche
amministrazioni. 
  L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta
giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di  giustificati
motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire
all'autorita'  che  ha  rilasciato  la   licenza   la   bolletta   di
esportazione,  ovvero   copia   di   essa   autenticata   o   vistata
dall'autorita' medesima. 
  Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e'  punito
a norma dell'articolo 17 del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 
  Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto  col  Ministro
per  l'interno,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta   Ufficiale,   sono
determinate  le  modalita'  per  assicurare  l'effettiva  uscita  dal
territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche'
quelle  per  disciplinare  l'esportazione  temporanea,  da  parte  di
persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo
o di caccia. 
  Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro  per  i
beni  culturali,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,   sono
determinate le modalita' relative  alla  temporanea  esportazione  di
armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi  importanza  storica
ai fini di mostre e scambi culturali.