Art. 17. 
Divieto di compravendita di armi comuni da  sparo  commissionate  per
                           corrispondenza 
 
  Alle  persone  residenti  nello  Stato   non   e'   consentita   la
compravendita   di   armi   comuni   da   sparo   commissionate   per
corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad  esercitare
attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o  che  abbia
ottenuto apposito nulla osta del  prefetto  della  provincia  in  cui
risiede. 
  Di ogni spedizione la ditta  interessata  deve  dare  comunicazione
all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in  mancanza,  al  comando  dei
carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. 
  I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a  sei  mesi  e
con la multa fino a lire centocinquantamila.