Art. 18.
           Modalita' per il trasporto di armi ed esplosivi

  Salvo   che   non   sia   disposto   diversamente   dalla  relativa
autorizzazione,  il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o
parti  di  esse  deve  essere  effettuato  esclusivamente  a mezzo di
pubblici  servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti
prescritti  dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o
di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti
di   specifica   autorizzazione   del  questore  della  provincia  di
residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
  Oltre  a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  18  giugno  1931,  n. 773, e dal regio decreto 6
maggio  1940,  n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le
modalita'  per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi
di ogni genere, nonche' per la spedizione, la ricezione, presa e resa
a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno,
da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri
per  la  difesa,  per  le  finanze,  per  i  trasporti, per la marina
mercantile  e  per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle
rispettive competenze.
  Chiunque  non  osserva le disposizioni del primo comma o quelle del
decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente comma e' punito con la
reclusione  da  sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a
lire centomila.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
cartucce  da  caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale
ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi
delle   tessere  di  riconoscimento  previste  dall'articolo  52  del
regolamento  6  maggio  1940,  n.  635, per il recapito di armi nella
provincia   e'   attribuito  alla  competenza  del  questore,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti di cui al precedente
articolo 9.