Art. 19. Trasporto di parti di armi L'obbligo, dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni. Qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.