Art. 19.
                     Trasporto di parti di armi

  L'obbligo, dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e
34  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti
di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli,
fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
  Qualora   il   fatto  non  costituisca  un  piu'  grave  reato,  il
contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con
l'ammenda  da  lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi
di  parti  di  armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre
mesi  e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di
armi comuni.