Art. 2. 
                  Armi e munizioni comuni da sparo 
 
  Agli  stessi  effetti  indicati  nel  primo  comma  del  precedente
articolo 1 e salvo quanto disposto dal  secondo  comma  dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo: 
    a) i fucili anche semiautomatici con una o piu'  canne  ad  anima
liscia; 
    b) i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a  caricamento
successivo con azione manuale; 
    c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale; 
    d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad  una  canna  ad  anima
rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; 
    e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni  a  percussione
anulare, purche' non a funzionamento automatico; 
    f) le rivoltelle a rotazione; 
    g) le pistole a funzionamento semiautomatico; 
    h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori
al 1890. 
  Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che,  pur
potendosi prestare all'utilizzazione del  munizionamento  da  guerra,
presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso
di caccia o sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco  e  siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. 
  Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate  "da
bersaglio da sala", o ad emissione di gas, gli strumenti  lanciarazzi
e le armi ad aria compressa sia  lunghe  che  corte,  escluse  quelle
destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione  consultiva
di  cui  al  successivo  articolo  6  escluda,  in   relazione   alle
caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine  a  recare  offesa
alla persona. 
  Le munizioni a palla  destinate  alle  armi  da  sparo  comuni  non
possono  comunque  essere  costituite   con   pallottole   a   nucleo
perforante,   traccianti,   incendiarie,    a    carica    esplosiva,
autopropellenti,  ne'  possono  essere  tali  da  emettere   sostanze
stupefacenti,  tossiche  o  corrosive,  eccettuate  le  cartucce  che
lanciano  sostanze  e  strumenti  narcotizzanti  destinate   a   fini
scientifici e di zoofilia per  le  quali  venga  rilasciata  apposita
licenza del questore. 
  Le disposizioni del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  con
le  successive  rispettive  modificazioni,  e  della  presente  legge
relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano  nei
riguardi degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative  munizioni
quando il loro impiego e'  previsto  da  disposizioni  legislative  o
regolamentari.