Art. 20.
                Custodia delle armi e degli esplosivi
            Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento

  La  custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli
esplosivi  deve  essere  assicurata con ogni diligenza nell'interesse
della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in
materia  di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla
collezione  di  armi  deve  adottare  e  mantenere  efficienti difese
antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica
sicurezza.
  Chiunque  non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e'
punito,  se  il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto
da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila.
  Dello  smarrimento  o  del  Furto  di  armi o di parti di esse o di
esplosivi  di  qualunque  natura deve essere fatta immediata denunzia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu'
vicino comando dei carabinieri.
  Il   contravventore   e'   punito   con   l'ammenda   fino  a  lire
cinquecentomila.
  Chiunque  rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne
immediatamente  il  deposito  presso  lo  ufficio  locale di pubblica
sicurezza   o,  in  mancanza,  presso  il  piu'  vicino  comando  dei
carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
  Chiunque   rinvenga   esplosivi  di  qualunque  natura  o  venga  a
conoscenza  di  depositi  o  di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a
darne  immediata  notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri.
  Salva   l'applicazione   delle   sanzioni  previste  dalle  vigenti
disposizioni  in  materia di detenzione e porto illegale di armi o di
esplosivi  di  qualunque  natura,  il  contravventore  e'  punito con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.