Art. 21.
                  Distrazione o sottrazione di armi

  Chiunque  distrae  dalla  prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene  le  armi  di  cui  agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire
l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle
persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di
attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI,
del  libro  II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306
dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici
anni.