Art. 22.
                    Locazione e comodato di armi

  Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli
articoli  1  e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero
di  armi  destinate  ad  uso  sportivo  o  di  caccia,  ovvero che il
conduttore  o  accomodatario  sia  munito  di  autorizzazione  per la
fabbricazione  di  armi  o  munizioni  ed  il  contratto  avvenga per
esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
  E'  punito  con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
lire  duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o
riceve  in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui
al precedente comma.
  La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle
armi risulta abituale.