Art. 23. 
                          Armi clandestine 
 
  Sono considerate clandestine: 
    1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente
articolo 7; 
    2)  le  armi  comuni  e  le  canne  sprovviste  dei  numeri,  dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11. 
  E' punito con la reclusione da due a otto anni e con  la  multa  da
lire duecentomila  a  lire  un  milione  e  cinquecentomila  chiunque
fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in  vendita
o altrimenti cede armi o canne clandestine. 
  Chiunque  detiene  armi  o  canne  clandestine  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila
a lire un milione. 
  Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da
lire  centocinquantamila  a  lire  un  milione  e  cinquecentomila  a
chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico  armi  o  canne
clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque  cancella,
contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e  gli  altri
segni distintivi di cui al precedente articolo 11. 
  Con  la  sentenza  di  condanna  e'  ordinata   la   revoca   delle
autorizzazioni di polizia in materia di  armi  e  la  confisca  delle
stesse armi. 
  Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei
segni d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque  ne
effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero
dell'interno ai fini della iscrizione nel  catalogo  nazionale  o  al
Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.