Art. 24.
       Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

  Chiunque   fabbrica  un  prodotto  esplodente  non  riconosciuto  o
modifica   o   altera   la   composizione   dei  prodotti  esplodenti
riconosciuti  e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico
delle  leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' punito
con  la  reclusione  da  sei  mesi  a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a lire un milione.
  La   sanzione  di  cui  al  comma  precedente  non  si  applica  ai
fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal
Ministero   dell'interno   per   l'attivita'  di  ricerca,  studio  e
sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.