Art. 24. Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attivita' di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.