Art. 25.
                Registro delle operazioni giornaliere

  Chiunque,  per  l'esercizio  della propria attivita' lavorativa, fa
abituale  impiego  di  esplosivi  di  qualsiasi genere deve tenere il
registro  delle  operazioni  giornaliere  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773.
  E'  punito  con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da  lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di
cui al comma precedente.
  Con  la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma
del  citato  articolo  55  che  non osservano l'obbligo di tenuta del
registro.
  Sono  punite  con  l'arresto  da  venti  giorni  a  tre  mesi e con
l'ammenda  fino  a  lire  centomila  le persone obbligate a tenere il
predetto  registro  le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire
il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che
ne facciano richiesta.