Art. 26.
         Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni

  E'  soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38
del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773,  chi,  in  possesso  di  armi  regolarmente  denunziate, detiene
munizioni  per  armi  comuni  da sparo eccedenti la dotazione di 1000
cartucce a pallini per fucili da caccia.