Art. 27.
 Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi

  Il  rilascio  delle  licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e'
subordinato  all'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al precedente
articolo 9.