Art. 28.
              Responsabilita' nell'impiego di esplosivi

  I  titolari  delle  licenze  di deposito per il consumo permanente,
temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso
adibiti,  di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  18  giugno  1931,  n. 773, e 100 e 101 del regio
decreto  6  maggio  1940,  n. 635, e successive modificazioni, devono
seguire  personalmente  o esclusivamente a mezzo delle persone che li
rappresentano  a  norma  dell'articolo  8  del  citato testo unico le
attivita'  e  le  operazioni  d'impiego e di utilizzo degli esplosivi
medesimi.
  Chiunque  non osserva le disposizioni di cui al precedente comma e'
punito  con  la  reclusione  da tre mesi ad un anno e con la multa da
lire centomila a lire un milione.