Art. 29.
               Distrazione o sottrazione di esplosivi

  Chiunque  distrae  dalla  prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene  esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento
dello  Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la
sicurezza  della collettivita' mediante la commissione di attentati o
comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II
del  codice  penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso
codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.