Art. 3.
                         Alterazione di armi

  Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche
o  le  dimensioni  di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa,
ovvero  ne  renda  piu'  agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e'
punito  con  la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire
trecentomila a lire due milioni.