Art. 30.
Armi,  munizioni  ed  esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati
                             dello Stato

  Le  autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n.
635,  e  dalla  presente  legge,  nonche' gli adempimenti di cui agli
articoli  28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  non sono richiesti per le armi, o parti di esse,
munizioni  ed  esplosivi  appartenenti  alle Forze armate ed ai Corpi
armati  dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi
armati  dello  Stato  impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli
altri compiti di istituto.
  Con  decreto  del  Ministro  per  la  difesa,  da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale,  di  concerto  con  il  Ministro  per l'interno,
verranno  specificati i documenti di accompagnamento necessari per il
trasporto  delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi
che  non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi
armati dello Stato.