Art. 31. 
              Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno 
 
  Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16  dicembre
1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno  1936,  n.  1143,  sul
Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e  gli
istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono
munirsi di apposita  licenza  del  prefetto,  da  rilasciarsi  previo
accertamento della capacita'  tecnica  e  dei  requisiti  di  cui  al
precedente articolo 9. 
  La capacita' tecnica  e'  presunta  nei  confronti  di  coloro  che
esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno
all'entrata in vigore della presente legge. 
  I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a  tenere
costantemente aggiornati: 
    a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita'; 
    b)  l'inventario  delle  armi  in  dotazione  con   la   relativa
descrizione per  numero  di  matricola,  tipo,  calibro,  fabbrica  e
nazionalita',  con  richiamo  ai  titoli  che   ne   legittimano   la
provenienza, ai fini di cui all'ultimo  comma  dell'articolo  38  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; 
    c) il  registro  di  carico  e  scarico  per  le  munizioni,  con
l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; 
    d)  un  registro  sulle  frequenze  in  cui  devono  giornalmente
annotarsi le generalita' di coloro che si  esercitano  al  tiro,  con
l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di
inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. 
  Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti  ad  ogni
richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali  vi
appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. 
  I presidenti delle  sezioni  di  tiro  a  segno  sono  responsabili
dell'osservanza delle disposizioni del primo comma  dell'articolo  20
della presente legge. 
  La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo
76  del  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,   e'   attribuita
all'autorita'  provinciale  di  pubblica  sicurezza  che  vi  procede
secondo le competenze stabilite dagli articoli  42  e  44  del  testo
unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  previo  accertamento  dei
requisiti soggettivi prescritti per  il  rilascio  delle  licenze  di
porto d'armi. 
  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'   grave   reato,   il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e punito  con
l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.