Art. 32.
         Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei

  Salva  la  normativa  concernente  le  armi in dotazione alle Forze
armate  o  ai  Corpi  armati  dello  Stato  e  fermo  restando quanto
stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse
storico  o  artistico,  i direttori dei musei di Stato, di altri enti
pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e
la  conservazione  di  raccolte  di armi da guerra o tipo guerra o di
parte  di  esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni
da  sparo,  di  collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono,
entro  tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere
l'inventario  dei  materiali  custoditi su apposito registro ai sensi
dell'articolo  16,  primo  comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
  Le  persone  di cui al primo comma sono altresi' obbligate a curare
il     puntuale    aggiornamento    dell'inventario,    comunicandone
immediatamente le variazioni al questore.
  Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano
le formalita' di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
  L'inventario  ed  i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad
ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali
vi  appongono  la  data  e  la firma ogni qualvolta procedono al loro
esame.
  Le  persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza
delle  disposizioni  del  primo comma dell'articolo 20 della presente
legge.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con
l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
  Ai  musei  indicati  nel  presente  articolo  non  si  applicano le
disposizioni  di  cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
  Fermo  restando  il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  la  licenza del Ministero
dell'interno  non  e'  prescritta  per  la  cessione di cimeli o armi
antiche da parte degli stessi musei.
  Le  armi  antiche  e  artistiche  comunque versate all'autorita' di
pubblica  sicurezza  o  alle  direzioni  di  artiglieria non potranno
essere  distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato
dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
  Le  armi  riconosciute  di  interesse  storico  e artistico saranno
destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle
gallerie competente per territorio.
  Tale  disciplina  non  si  applica  alle armi in dotazione ai Corpi
armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.