Art. 33.
               Vigilanza sulle aste pubbliche di armi

  Chiunque  presiede  pubbliche  aste  di  vendita  di  armi non puo'
aggiudicare  queste ultime a persone che non siano munite di permesso
di  porto  d'armi  ovvero  di  nulla osta all'acquisto rilasciato dal
questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonche' dell'articolo
35  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n.  773, come modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274,
convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
  E'  vietata  la  vendita, nelle pubbliche aste, di armi da guerra o
tipo  guerra  nonche'  delle  armi  comuni sprovviste dei numeri, dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
  Almeno  tre  giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto
nel  quale  si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso,
da  parte  della  persona  incaricata di presiedervi, al questore del
luogo  in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso devono
essere  indicati: le generalita' della persona incaricata di dirigere
l'asta  pubblica;  il  luogo,  la  data  e l'ora delle operazioni; le
quantita' e i tipi di armi messi all'asta.
  Chiunque  e' preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi
deve tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono
essere  indicate  le  generalita' delle persone con cui le operazioni
stesse sono compiute.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con
l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
  Le   stesse  pene  si  applicano  nei  confronti  dei  responsabili
dell'inosservanza  delle  disposizioni contenute nell'articolo 59 del
regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.