Art. 33. Vigilanza sulle aste pubbliche di armi Chiunque presiede pubbliche aste di vendita di armi non puo' aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonche' dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, come modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, di armi da guerra o tipo guerra nonche' delle armi comuni sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11. Almeno tre giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto nel quale si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso, da parte della persona incaricata di presiedervi, al questore del luogo in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso devono essere indicati: le generalita' della persona incaricata di dirigere l'asta pubblica; il luogo, la data e l'ora delle operazioni; le quantita' e i tipi di armi messi all'asta. Chiunque e' preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi deve tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione. Le stesse pene si applicano nei confronti dei responsabili dell'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.