Art. 34.
                           Sanzioni penali

  Le  pene  stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi
di   pubblica   sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  per  le  contravvenzioni  alle  norme concernenti gli
esplosivi sono triplicate.
  In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.