Art. 36.
                              Sanatorie

  I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai
sensi  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  le  armi  medesime,  non sono
punibili,  ai  sensi  delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino
all'obbligo  della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento
del reato.
  Non sono, altresi', punibili coloro che, entro lo stesso termine di
sessanta  giorni  e  prima dell'accertamento del reato, consegnano le
armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi e gli altri
congegni  micidiali  illegittimamente  detenuti di cui all'articolo 1
della  legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'articolo 9 della
legge  14 ottobre 1974, n. 497, ne' coloro che entro il detto termine
provvedono  all'obbligo  della  denuncia  di  cui all'articolo 13 del
decreto-legge  6  luglio  1974,  n. 258, convertito con modificazioni
nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
  Non  sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia,
presentata  a  norma  dell'articolo 38 del testo unico della legge di
pubblica  sicurezza,  ed  accettata  dai  competenti  organi, armi da
guerra  o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima
dell'entrata  in  vigore  della presente legge, sempre che provvedano
agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del catalogo di cui al precedente articolo 7.