Art. 37.

  Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo  previsto  dall'articolo  7,  ne  sono  ammesse  la produzione,
l'importazione  e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali
attivita'  siano  muniti  delle  prescritte licenze dell'autorita' di
pubblica  sicurezza  e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di
matricola.
  Sono,   altresi',  consentiti,  anche  dopo  la  pubblicazione  del
catalogo  nazionale  di  cui  all'articolo  7,  l'esportazione  ed il
commercio  di  armi  comuni  da  sparo  non  catalogate,  prodotte od
importate  anteriormente,  purche' registrate con i rispettivi numeri
di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.