Art. 39.

  Entro   sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  deve procedere ad una revisione
straordinaria  delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi
da  guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra,
previste  dall'articolo  28  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
  Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni
dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici,
nonche'  ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di
armi  da  guerra  o  tipo  guerra o di munizioni da guerra, ad enti e
persone residenti all'estero.