Art. 4.
             Porto di armi od oggetti atti ad offendere

  Salve  le  autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42
del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modificazioni, non possono essere portati, fuori
della  propria  abitazione  o delle appartenenze di essa, armi, mazze
ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
  Senza  giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,  fuori  della
propria  abitazione  o  delle appartenenze di essa, bastoni muniti di
puntale  acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,
mazze,  tubi,  catene,  fionde,  bulloni,  sfere  metalliche, nonche'
qualsiasi  altro strumento non considerato espressamente come arma da
punta  o  da  taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di
tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
  Il  contravventore  e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e
con  l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di
lieve   entita',  riferibili  al  porto  dei  soli  oggetti  atti  ad
offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
  E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro
a   diciotto   mesi   e  con  l'ammenda  da  lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.  La  pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della
ammenda  da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto
e' commesso da persona non munita di licenza.
  Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta
in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati
nel  primo  o  nel  secondo  comma,  e' punito con l'arresto da due a
diciotto   mesi   e   con   l'ammenda   da   lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.
  La  pena e' raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti
di  cui  ai  precedenti  commi  sono usati al fine di compiere reati.
Tuttavia  tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce
un'aggravante specifica per il reato commesso.
  Gli  ufficiali  ed  agenti  di polizia giudiziaria devono procedere
all'arresto  di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle
norme dei precedenti commi quarto e quinto.
  Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli
altri oggetti atti ad offendere.
  Sono   abrogati   l'articolo   19   e  il  primo  e  secondo  comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  Non  sono  considerate  armi  ai  fini delle disposizioni penali di
questo  articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni
usate  nelle  pubbliche  manifestazioni  e  nei cortei, ne' gli altri
oggetti  simbolici  usati  nelle  stesse  circostanze,  salvo che non
vengano adoperati come oggetti contundenti.