Art. 40.

  Per  tutto  quanto  non previsto dalla presente legge continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635,  con  le  successive  rispettive modificazioni, nonche' le altre
vigenti  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di armi
ed esplosivi.
  Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n.
497.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 aprile 1975

                                LEONE

                                                   MORO - GUI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE