Art. 5.
                      Limiti alle registrazioni
             Divieto di giocattoli trasformabili in armi

  Le  disposizioni  di  cui al primo comma dell'articolo 55 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e
successive  modificazioni,  non  si  applicano alla vendita al minuto
delle  cartucce  da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi
nonche'  alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei
giocattoli pirici.
  L'articolo  4-bis  del  decreto-legge  22  novembre  1956, n. 1274,
convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato.
  Le  disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio
1940,  n.  635,  e  quelle  della  presente legge non si applicano ai
giocattoli.
  I  giocattoli  riproducenti  armi non possono essere fabbricati con
l'impiego   di   tecniche   e  di  materiali  che  ne  consentano  la
trasformazione  in  armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo  del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei
all'offesa  della  persona.  Devono inoltre avere la estremita' della
canna  parzialmente  o totalmente occlusa da un visibile, tappo rosso
incorporato.
  Nessuna   limitazione   e'   posta   all'aspetto   dei   giocattoli
riproducenti armi destinati alla esportazione.
  Chiunque non osserva le disposizioni del precedente quarto comma e'
punito  con  la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire
centomila a lire un milione.