Art. 6.
     Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi

  E'  istituita,  presso  il  Ministero  dell'interno, la commissione
consultiva  centrale  per  il controllo delle armi. La commissione si
compone  di  un  presidente,  di  due  rappresentanti  del  Ministero
dell'interno,  di  due  del  Ministero  della  difesa,  di cinque del
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di cui
quattro in rappresentanza dei settori della produzione industriale ed
artigianale e di quello della caccia e del commercio, su designazione
delle  associazioni  di  categoria  piu'  rappresentative, di uno del
Ministero  del  commercio  con  l'estero,  di  tre esperti in materia
balistica  e  di  un  esperto  in  armi  antiche,  artistiche, rare o
comunque di importanza storica.
  Le  mansioni  di segretario sono esercitate da un funzionario della
direzione generale della pubblica sicurezza.
  Il  presidente  e  i componenti della commissione sono nominati con
decreto  del  Ministro  per l'interno, durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati.
  Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
  In  caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le
funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente;
in  caso  di  assenza  o  di impedimento dei componenti effettivi, ne
fanno le veci i supplenti.
  La  commissione  esprime  parere  sulla  catalogazione  delle  armi
prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per
le  loro  caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate"
nel  precedente  articolo  1,  nonche'  su tutte le questioni ad essa
sottoposte  dal  Ministero  dell'interno  in ordine alle armi ed alle
misure   di  sicurezza  per  quanto  concerne  la  fabbricazione,  la
riparazione,  il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione,
l'esportazione,   la  detenzione,  la  raccolta,  la  collezione,  il
trasporto e l'uso delle armi.