Art. 7.
            Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

  E'   istituito,  presso  il  Ministero  dell'interno,  il  catalogo
nazionale  delle  armi  comuni  da  sparo  delle  quali e' ammessa la
produzione o l'importazione definitiva.
  La  catalogazione  dei  prototipi  di  nuova  produzione o di nuova
importazione  avverra' sulla base dei disegni e delle caratteristiche
indicate nella domanda o dei prototipi stessi.
  La  presentazione  del  prototipo  non  e' comunque richiesta per i
fucili da caccia ad anima liscia, nonche' per le riproduzioni di armi
antiche  ad  avancarica,  all'iscrizione  dei  quali  in  catalogo si
procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi.
  L'iscrizione   dell'arma   nel  catalogo  costituisce  accertamento
definitivo  della  qualita'  di  arma  comune  da sparo posseduta dal
prototipo.
  Nel catalogo sono indicati:
    il numero progressivo d'iscrizione;
    la descrizione dell'arma e il calibro;
    il produttore o l'importatore;
    lo Stato in cui l'arma e' prodotta o dal quale e' importata.
  Confezioni  artistiche  od artigianali non alterano il prototipo se
rimangono  invariate  le  qualita'  balistiche, il calibro e le parti
meccaniche di esso.
  Con  propri  decreti  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, il
Ministro per l'interno determina:
    1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
    2)  le  modalita' per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative
al rifiuto dell'iscrizione;
    3)  le  modalita'  per  la  pubblicazione e gli aggiornamenti del
catalogo.