Art. 8.
Accertamento per il rilascio di autorizzazioni  di polizia in materia
                               di armi

  La  richiesta  intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la
cessione  di  armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  18 giugno 1931, n. 773,
modificato  con  decreto-legge  22 novembre 1956, n. 1274, convertito
nella  legge  22  dicembre  1956,  n.  1452,  deve  indicare i motivi
dell'acquisto o della cessione.
  La  licenza  di  cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria
di riparazione delle armi.
  Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta,
il  commercio,  la  collezione, il deposito e la riparazione di armi,
nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31,
32,  35  e  42  del  testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6
maggio   1940,  n.  635,  e  dalla  presente  legge,  e'  subordinato
all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente.
  Ai  fini  dell'accertamento  della capacita' tecnica, l'interessato
deve   sostenere   apposito   esame  presso  la  commissione  di  cui
all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La
commissione  e' integrata da un esperto designato dal Ministero della
difesa  quando  l'accertamento  e'  richiesto  da  persona  che debba
esercitare  l'attivita'  di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi si applicano altresi'
alle  persone  che  rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato
testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
  Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in
uno  dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli
del   personale  civile  della  pubblica  sicurezza  in  qualita'  di
funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle
armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a
segno  nazionale  devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto
per  l'esercizio  delle  attivita'  di  fabbricazione,  riparazione o
commercio di armi.
  L'accertamento   della   capacita'  tecnica  non  e  richiesta  per
l'acquisto  e  il  porto  di  armi  da  parte  di  coloro  che  siano
autorizzati per legge.
  La  capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti di coloro che,
all'atto  dell'entrata  in  vigore della presente legge, abbiano gia'
ottenuto  le  autorizzazioni  ovvero  abbiano adempiuto agli obblighi
previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  Coloro  che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono
richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza
di  cui  al  secondo  comma del presente articolo entro il termine di
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
  L'articolo  33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e' abrogato.