Art. 8. Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione. La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, la collezione, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia. Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. L'accertamento della capacita' tecnica non e richiesta per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.