Art. 9.
Requisiti  soggettivi  per le autorizzazioni di polizia in materia di
                                armi

  Oltre quanto stabilito dall'articolo 11 del testo unico delle leggi
di   pubblica   sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,   le  autorizzazioni  di  polizia  prescritte  per  la
fabbricazione,    la    raccolta,   il   commercio,   l'importazione,
l'esportazione,  la  collezione,  il  deposito,  la  riparazione e il
trasporto  di  armi  di  qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle  persone  che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo
43  dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni,
l'autorita' di pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la
presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35
del  predetto  testo  unico  modificato con decreto-legge 22 novembre
1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
  Ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nell'articolo 8 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma
non  possono  essere  rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una
delle  misure  di  prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
numero 1423.