Art. 11. Cancellazione dall'albo speciale La Commissione nazionale per le societa' e la borsa deve disporre la cancellazione della societa' di revisione dall'albo speciale, sentita la societa' stessa, nei seguenti casi: a) quando sia stata revocata l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) quando accerti il venir meno di uno dei requisiti prescritti dal presente decreto e la societa' interessata non abbia provveduto a ricostituirlo nel termine non superiore a sei mesi da essa fissato. La Commissione puo' disporre la cancellazione dall'albo, sentita la societa' di revisione, quando siano state accertate, a carico della societa' stessa, violazioni di particolare gravita', relative soprattutto al modo con cui sono state disimpegnate le funzioni di controllo contabile e di certificazione dei bilanci. Al provvedimento di cancellazione dall'albo speciale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve informare la Commissione delle irregolarita' riscontrate nella gestione delle societa' di revisione e dei provvedimenti adottati.