Art. 11.
                  Cancellazione dall'albo speciale

  La  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa deve disporre
la  cancellazione  della  societa'  di  revisione dall'albo speciale,
sentita la societa' stessa, nei seguenti casi:
    a)  quando  sia stata revocata l'autorizzazione di cui all'art. 2
della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
    b)  quando  accerti il venir meno di uno dei requisiti prescritti
dal presente decreto e la societa' interessata non abbia provveduto a
ricostituirlo nel termine non superiore a sei mesi da essa fissato.
  La Commissione puo' disporre la cancellazione dall'albo, sentita la
societa'  di  revisione, quando siano state accertate, a carico della
societa'   stessa,   violazioni  di  particolare  gravita',  relative
soprattutto  al  modo  con cui sono state disimpegnate le funzioni di
controllo contabile e di certificazione dei bilanci.
  Al  provvedimento  di cancellazione dall'albo speciale si applicano
le disposizioni del terzo comma dell'art. 9.
  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve
informare   la  Commissione  delle  irregolarita'  riscontrate  nella
gestione delle societa' di revisione e dei provvedimenti adottati.