Art. 9. Iscrizione nell'albo speciale L'iscrizione delle societa' di revisione nell'albo speciale e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dal presente decreto e in base alla valutazione dell'indipendenza, organizzazione e idoneita' tecnica delle societa'. Della iscrizione nell'albo speciale deve essere data notizia, a cura della Commissione e a spese della societa' interessata, nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (Bollettino nazionale). I provvedimenti della Commissione che negano la iscrizione devono essere motivati, notificati alla societa' e comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le spese di iscrizione nell'albo speciale sono a carico della societa' richiedente, secondo tariffe che sono determinate dalla Commissione.