Art. 9.
                    Iscrizione nell'albo speciale

  L'iscrizione  delle  societa'  di  revisione  nell'albo speciale e'
disposta  dalla  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa,
previo  accertamento  dell'esistenza  dei  requisiti  prescritti  dal
presente  decreto  e  in  base  alla  valutazione  dell'indipendenza,
organizzazione e idoneita' tecnica delle societa'.
  Della  iscrizione  nell'albo  speciale  deve essere data notizia, a
cura  della  Commissione  e  a  spese della societa' interessata, nel
Bollettino  ufficiale  delle  societa' per azioni e a responsabilita'
limitata (Bollettino nazionale).
  I  provvedimenti  della Commissione che negano la iscrizione devono
essere  motivati,  notificati alla societa' e comunicati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Le  spese  di  iscrizione  nell'albo  speciale  sono a carico della
societa'  richiedente,  secondo  tariffe  che  sono determinate dalla
Commissione.