Art. 182.

  L'articolo 548 del codice civile e' sostituto dal seguente:
  "Art. 548 - Riserva a favore del coniuge separato. - Il coniuge cui
non  e'  stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza passata in
giudicato,  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo 151, ha gli
stessi diritti successori del coniuge non separato.
  Il  coniuge  cui  e'  stata  addebitata la separazione con sentenza
passata  in  giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se
al  momento  dell'apertura  della successione godeva degli alimenti a
carico  del  coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze
ereditarie  e  alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non
e'   comunque   di  entita'  superiore  a  quella  della  prestazione
alimentare  goduta.  La  medesima disposizione si applica nel caso in
cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi".