Art. 10.

  L'articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2776  - Collocazione sussidiaria sugli immobili. - I crediti
indicati  dagli  articoli 2751 e 2751-bis ed i crediti per contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi
o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, di cui all'articolo
2753,   sono  collocati  sussidiariamente,  in  caso  di  infruttuosa
esecuzione  sui  mobili,  sul  prezzo  degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari.
  I  crediti  dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752
sono  collocati  sussidiariamente,  in caso di infruttuosa esecuzione
sui  mobili,  sul  prezzo  degli immobili, con preferenza rispetto ai
crediti   chirografari,   ma   dopo   i  crediti  indicati  al  comma
precedente".