Art. 12.

  L'articolo 2778 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2778  -  Ordine  degli  altri  privilegi sui mobili. - Salvo
quanto e' disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi
privilegio  generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si
esercita nell'ordine che segue:
    1)  i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali -
compresi  quelli  sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di
assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i
superstiti, indicati dall'articolo 2753;
    2)  i  crediti  per  le imposte sui redditi immobiliari, indicati
dall'articolo  2771,  quando  il privilegio si esercita separatamente
sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
    3)  i  crediti  degli  istituti  esercenti  il  credito  agrario,
indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;
    4)   i  crediti  per  prestazioni  e  spese  di  conservazione  e
miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
    5)  i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle
opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;
    6)   i   crediti   per   sementi   e   materie   fertilizzanti  e
antiparassitarie  e  per  somministrazione  di acqua per irrigazione,
nonche' i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati
dall'articolo  2757.  Qualora  tali  crediti  vengano in concorso tra
loro,   sono   preferiti   quelli  di  raccolta,  seguono  quelli  di
coltivazione  e,  infine,  gli  altri  crediti  indicati dallo stesso
articolo;
    7)  i  crediti  per  i  tributi indiretti, indicati dall'articolo
2758,  salvo  che  la  legge  speciale  accordi  un  diverso grado di
preferenza,  e  i  crediti  per  le  imposte  sul  reddito,  indicati
dall'articolo 2759;
    8)  i  crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme
di  tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754,
nonche'  gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro
ammontare,   relativi  a  tali  crediti  ed  a  quelli  indicati  dal
precedente n. 1) del presente articolo;
    9)  i  crediti  degli  istituti  esercenti  il  credito  agrario,
indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;
    10)  i  crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768,
sulle  cose  sequestrate,  nei  casi e secondo l'ordine stabiliti dal
codice penale e dal codice di procedura penale;
    11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
    12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
    13)  i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del
sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
    14)  i  crediti  del  venditore  di macchine o della banca per le
anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
    15)  i  crediti  per  canoni  enfiteutici, indicati dall'articolo
2763;
    16)  i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti
dai  contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli
articoli 2764 e 2765;
    17)    i   crediti   per   spese   funebri,   d'infermita',   per
somministrazioni  ed  alimenti,  nell'ordine  indicato  dall'articolo
2751;
    18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo
comma dell'articolo 2752;
    19)  i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo
2752;
    20)  i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto
comma dell'articolo 2752".