Art. 3.

  L'articolo 2752 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2752  - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta
sul  valore  aggiunto  e  per  tributi  degli  enti  locali.  - Hanno
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per
l'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  sul  reddito delle
persone  giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente
all'imposta   o  alla  quota  d'imposta  non  imputabile  ai  redditi
immobiliari   e  a  quelli  di  natura  fondiaria  non  determinabili
catastalmente,  iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o
straordinari  posti  in  riscossione  nell'anno  in  cui  si  procede
all'esecuzione e nell'anno precedente.
  Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative
a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non puo'
esercitarsi  per un importo superiore a quello degli ultimi due anni,
qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
  Hanno  altresi'  privilegio  generale  sui  mobili  del  debitore i
crediti  dello  Stato  per  le  imposte,  le  pene  pecuniarie  e  le
soprattasse  dovute  secondo le norme relative all'imposta sul valore
aggiunto.
  Hanno  lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato,
i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province
previsti  dalla  legge  per  la finanza locale e dalle norme relative
all'imposta  comunale  sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche
affissioni".