Art. 5. Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi: a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma; b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti. Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, e' sospesa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione puo' essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale. Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco puo' revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.