Art. 10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, si provvede fino a quando non entrera' in vigore la nuova tariffa dei premi che consideri anche la copertura di detti oneri - da emanarsi con effetto non posteriore al 1 gennaio 1979 - con il raddoppio delle misure del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi previste dal decreto ministeriale 19 maggio 1945, nonche' con una addizionale sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nella misura del 2,20 per mille per gli anni 1976, 1977 e 1978. Le somme introitate con l'applicazione dell'addizionale predetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzioni a favore di enti pubblici o privati previste da vigenti disposizioni di legge. Il primo comma dell'articolo 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente: "I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere eccetera". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1975 LEONE MORO - TOROS - GULLOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE