Art. 10.

  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  applicazione della
presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
1975,  n.  482,  si  provvede fino a quando non entrera' in vigore la
nuova  tariffa  dei  premi  che consideri anche la copertura di detti
oneri  -  da  emanarsi con effetto non posteriore al 1 gennaio 1979 -
con   il   raddoppio   delle  misure  del  premio  supplementare  per
l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi previste dal decreto
ministeriale  19  maggio  1945,  nonche'  con  una  addizionale sulle
retribuzioni   soggette  al  premio  dell'assicurazione  obbligatoria
contro  gli  infortuni  nella  misura del 2,20 per mille per gli anni
1976, 1977 e 1978.
  Le  somme  introitate  con l'applicazione dell'addizionale predetta
sono  esenti  da  ogni  prelevamento  di aliquote per contribuzioni a
favore di enti pubblici o privati previste da vigenti disposizioni di
legge.
  Il  primo  comma  dell'articolo  153  del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e'
sostituito dal seguente:
  "I  datori  di  lavoro,  che  svolgono  lavorazioni  previste nella
tabella  allegato  n.  8,  sono  tenuti  a  corrispondere  un  premio
supplementare,   fissato   in   relazione  all'incidenza  dei  salari
specifici  riflettenti  gli  operai  esposti  ad inalazioni di silice
libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio,
sul  complesso  delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso
stabilimento, opificio, cantiere eccetera".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1975

                                LEONE

                                              MORO - TOROS - GULLOTTI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE