Art. 2.

  L'articolo 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
  "Nell'assicurazione  obbligatoria  per  le  malattie  professionali
contemplate   dall'articolo   3  del  presente  decreto  e'  compresa
l'asbestosi,  contratta  nell'esercizio  dei lavori specificati nella
tabella,   allegato  n.  8,  e  che  risultino  fra  quelli  previsti
dall'articolo 1.
  La  tabella  predetta  e'  sottoposta a revisione ogni due anni con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
il  lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la
sanita',   sentite   le   organizzazioni   sindacali   di   categoria
maggiormente  rappresentative,  qualora  sussistano  altri lavori che
espongono al rischio dell'asbestosi".