Art. 4.

  L'articolo 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
  "Le prestazioni assicurative sono dovute:
    a)  in  tutti  i  casi  di  silicosi o di asbestosi - con le loro
conseguenze  dirette  -  da  cui  sia  derivata  la  morte ovvero una
inabilita' permanente al lavoro superiore al 20 per cento;
    b)  in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre
forme  morbose  dell'apparato  respiratorio  e cardiocircolatorio. In
tali casi si procedera' alla valutazione globale del danno.
    Le  prestazioni  di  cui  alla lettera b) del comma precedente si
intendono  dovute  anche  nei casi di morte derivata da silicosi o da
asbestosi,   associate   ad   altre   forme   morbose   dell'apparato
respiratorio e cardiocircolatorio".