Art. 5.

  L'articolo  146, primo comma, del testo unico approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  e'
sostituito dal seguente:
  "La  misura della rendita di inabilita' permanente da silicosi o da
asbestosi  puo'  essere  riveduta,  su  richiesta  del titolare della
rendita  o  per  disposizione  dell'istituto assicuratore, in caso di
diminuzione  o  di  aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in
seguito  a  modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della
rendita  purche',  quando  si  tratti  di  peggioramento,  questo sia
derivato  dalla  silicosi  o  dalla  asbestosi che ha dato luogo alla
liquidazione   della   rendita.   Accertata   l'esistenza   di   tale
peggioramento   assumono   rilevanza,   agli   effetti  della  misura
dell'inabilita' complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni
di   cui   all'articolo   145,   le  associazioni  della  silicosi  e
dell'asbestosi   con   le  forme  morbose  dell'apparato  cardiaco  e
dell'apparato  respiratorio.  La  rendita puo' anche essere soppressa
nel  caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo
indennizzabile".