Art. 6.

  I  benefici  previsti  dalla  legge  27  luglio  1962,  n. 1115, si
intendono, con la presente norma di interpretazione autentica, estesi
ai  cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto
dei  cittadini deceduti per silicosi, associata o no alle altre forme
morbose  di  cui  allo  articolo  145,  lettera  b),  del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n.  1124,  come  modificato  dall'articolo  4  della  presente legge,
contratta nelle miniere di carbone in Belgio.
  Le  prestazioni  cessano  nel  caso di riconoscimento ai superstiti
stessi  del  diritto  a  prestazioni  analoghe non inferiori da parte
delle competenti istituzioni belghe.
  Qualora  dette  prestazioni  siano  inferiori, sara' corrisposta ai
superstiti  la  differenza  tra  la  misura  gia'  percepita e quella
successivamente acquisita.
  Le  spese  per  le  prestazioni  dovute  in esecuzione del presente
articolo  e  quelle di gestione sono assunte dallo Stato e rimborsate
all'I.N.A.I.L. secondo le modalita' di cui all'articolo 5 della legge
27 luglio 1962, n. 1115.