Art. 6. I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, si intendono, con la presente norma di interpretazione autentica, estesi ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto dei cittadini deceduti per silicosi, associata o no alle altre forme morbose di cui allo articolo 145, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, contratta nelle miniere di carbone in Belgio. Le prestazioni cessano nel caso di riconoscimento ai superstiti stessi del diritto a prestazioni analoghe non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Qualora dette prestazioni siano inferiori, sara' corrisposta ai superstiti la differenza tra la misura gia' percepita e quella successivamente acquisita. Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente articolo e quelle di gestione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'I.N.A.I.L. secondo le modalita' di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1962, n. 1115.