Art. 7. I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci numeri 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata n. 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si e' verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilita'.