Art. 7.

  I  termini  per  la  presentazione  all'istituto assicuratore delle
domande  intese  ad  ottenere le prestazioni previste dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n.  1124,  per  i  lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci
numeri 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata n. 4 del predetto testo
unico,  modificata  ed  integrata  dalla nuova tabella delle malattie
professionali  nell'industria annessa al decreto del Presidente della
Repubblica  9 giugno 1975, n. 482, sono riaperti per 360 giorni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei
quali  la  manifestazione  morbosa  si  e' verificata dopo il periodo
massimo di indennizzabilita'.