Art. 8.

  Gli  importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo
124  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, sono fissati con decorrenza 1
luglio 1975 nelle seguenti misure:
    con  grado  di  inabilita'  dal  50 al 59% L. 25.000 con grado di
inabilita'  dal  60  al  79%"  35.000 con grado di inabilita' dall'80
all'89%"  65.000  con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 100.000 Gli
importi  degli  assegni  continuativi mensili di cui all'articolo 235
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1965,  n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975
nelle seguenti misure:
      con  grado  di  inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di
inabilita'  dal  60  al  79%"  35.000 con grado di inabilita' dall'80
all'89%"  60.000  con  grado  di inabilita' dal 90 al 100%" 85.000. A
decorrere dal 1 luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi
precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui
saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale.
    Gli  assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli
articoli  1  e  2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti
nella  misura  prevista  dagli  articoli  76  e  218  del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.