Art. 9.

  Il  termine  per  la  presentazione all'istituto assicuratore delle
domande  intese  ad  ottenere gli assegni continuativi mensili di cui
agli  articoli  1  e  2  della  legge  12 marzo 1968, n. 235, per gli
invalidi   per   infortunio   sul  lavoro  o  malattia  professionale
nell'industria  o  nell'agricoltura con grado di inabilita' dal 50 al
59   per   cento,  gia'  indennizzati  in  capitale  ai  sensi  delle
disposizioni  di  legge  richiamate  nei  predetti articoli 1 e 2, e'
riaperto  per  un  anno  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore della
presente legge.
  Gli  assegni  nella  misura  di  cui ai precedenti articoli saranno
corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.