Art. 10.

  Quando,  per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o
di  senatore  nel  collegio  della Valle d'Aosta, il presidente della
rispettiva  assemblea  legislativa  ne da' immediata comunicazione al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l'interno,
perche' si proceda ad elezione suppletiva.
  I   comizi   sono   convocati  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, purche'
intercorra  almeno  un  anno  dalla  data della vacanza alla scadenza
normale della legislatura.
  Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della
vacanza, dichiarata dalla giunta delle elezioni.
  Il  deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal
mandato   con   la   scadenza   costituzionale   o  con  l'anticipato
scioglimento delle Camere.
  Nel  caso  in  cui  si  proceda ad elezioni suppletive, le cause di
ineleggibilita'  previste  dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361, non hanno effetto se le
funzioni  esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.