La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  del  compenso  alle  suore  addette  agli  stabilimenti
sanitari   militari  dell'Esercito  e  della  Marina,  agli  ospedali
convenzionati  con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di
Malta  ed  alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e' fissata in L. 70.000 mensili.