La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissata in L. 70.000 mensili.